Art. 28 — Livelli essenziali delle prestazioni
Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:
- a)articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
- b)articolo 18;
- c)articolo 20;
- d)articolo 21, comma 2;
- e)articolo 23.
Testo vigente dal 23 settembre 2015
