Art. 3 — Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992
Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: «5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.».
Testo vigente dal 13 aprile 2006
