Art. 11 — Disposizioni finali
Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. E 'abrogato il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 16 giugno 2004
