Art. 10 — Clausola di cedevolezza
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Testo vigente dal 16 giugno 2004
