Art. 30 — Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore
Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 82, e' inserito il seguente: «Articolo 82-bis (Disposizioni in materia di IRAP). - 1. Per gli enti del Terzo settore di cui al presente titolo, diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la qualificazione fiscale dell'attivita' svolta si determina, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
