Societa' di capitali a ristretta base partecipativa In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:

  • a)di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
  • b)di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo l'articolo 256 e' inserito il seguente: «Articolo 256-bis (Societa' di capitali a ristretta base partecipativa). - 1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:
  • a)di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
  • b)di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti. 2. 2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.».

Testo vigente dal 11 agosto 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-07;148~art23 · fonte del testo

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