Art. 256-bis — Società di capitali a ristretta base partecipativa
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. ((1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:))
- a)((di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;))
- b)((di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti. 2.)) 2. ((Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.))
Testo vigente dal 12 agosto 2026
