Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e' abrogato. Il comma 4-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' abrogato. Il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 30 ottobre 2023
