Art. 3 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2020
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 2020 al 15 luglio 2022. 955 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: All'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 4, dopo le parole «con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB» e, dopo le parole: «criteri stabiliti dal Regolamento della», le parole «Commissione nazionale per le societa' e la borsa» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Commissione». All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indicatori e indici della crisi»;
tolto: b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attivita', rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilita' dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilita' degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi' indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.»;
tolto: c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione e' allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformita' al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.». All'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, dopo le parole «primo comma, del codice civile» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la societa' di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la societa' di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.». All'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e' superiore ad euro 10.000.000;»;
tolto: b) al comma 3, lettera a), dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto articolo 54-bis»;
tolto: c) al comma 6 le parole «sottoposti alle» sono sostituite dalle seguenti: «a cui sono applicabili le». All'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) al comma 1, dopo le parole: «agli organi di controllo della societa'» sono inserite le seguenti: «e al revisore contabile o alla societa' di revisione»; e la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.»;
tolto: b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le designazioni di cui al comma 1, devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Il referente, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della specificita' dell'incarico.»;
tolto: c) al comma 4, primo periodo, le parole: «, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c),» sono soppresse;
tolto: d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «successivo alla» sono inserite le seguenti: «comunicazione della», ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il referente, quando riscontra l'inerzia o il mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i quali provvedono, nel termine di cui al comma 2, alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.»;
tolto: e) al comma 6, dopo le parole: «impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d)» sono inserite le seguenti: «ovvero di impresa agricola».
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.