Art. 3 — Ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18
Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 37, comma 2, le parole: «in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai requisiti di cui al medesimo Allegato»;
- b)all'articolo 40, comma 1, le parole: «Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato II»;
- c)all'articolo 56, comma 5, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
- d)all'articolo 86, comma 7, le parole: «idonee come CCP e CP» sono soppresse;
- e)all'articolo 36, comma 7, le parole: «ai commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 6».
Testo vigente dal 11 ottobre 2024
