Dopo l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' aggiunto il seguente: «40. Le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dai commi successivi. Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonche' la tutela della vivibilita' dei centri storici, le province possono anche prevedere, senza discriminazione tra gli operatori e nel rispetto del principio di proporzionalita', aree interdette agli esercizi commerciali e limitazioni per l'esercizio del commercio nelle zone produttive. Le province, in relazione alla specificita' topografica montana del territorio e alle particolari tradizioni che ne rappresentano l'identita', possono adottare misure di salvaguardia e riqualificazione delle attivita' commerciali, anche mediante piani di incentivazione purche' si rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di aiuti di Stato.».

Testo vigente dal 1 agosto 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-07;146~art1 · fonte del testo

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