Art. 5 — Controlli veterinari comunitari
Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanita', anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per:
- a)verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;
- b)accertare che le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), vengano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede nazionale e comunitaria. L'autorita' competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.
Testo vigente dal 24 aprile 2001
