Art. 23 — Dimissioni dal corso
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 2000 al 7 luglio 2017. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso. Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal corso per piu' di trenta giorni e' ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Studi penitenziari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;146~art23 · fonte del testo
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