Art. 5 — Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi
La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione puo' essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale partecipazione e' garantita nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Il presente articolo non si applica con riguardo alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013.
Testo vigente dal 16 settembre 2015
