I piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e fermo restando le attribuzioni di ogni altra amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Tali piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari degli operatori. I piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, tengono conto della versione piu' aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze. I piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono resi disponibili alla Commissione, agli altri Stati Membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato. I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformita' dell'allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato. Sono adottate misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilita' e interoperabilita' delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario, al di la' di essa. Sono adottate misure che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica. L'ente preposto secondo la normativa vigente tiene un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all'allegato VIII, punto 1. Tale registro e' a disposizione degli altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocita', dei paesi terzi limitrofi. Gli operatori verificano periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con l'ente preposto secondo la normativa vigente. L'ente preposto secondo la normativa vigente elabora scenari per la cooperazione nelle emergenze con le autorita' competenti e i punti di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.

Testo vigente dal 16 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145~art29 · fonte del testo