Art. 23 — Condivisione delle informazioni
Gli operatori forniscono al Comitato almeno le informazioni di cui all'allegato IX. Ai fini del comma 1, il Comitato utilizza il formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere, stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.
Testo vigente dal 16 settembre 2015
