Art. 20 — Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione
Le societa' registrate in Italia che svolgono, direttamente o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come detentori di licenze o operatori, comunicano, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte. Nella richiesta di relazione di cui al comma 1, il Comitato specifica i dettagli delle informazioni richieste. Tali relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, comma 1.
Testo vigente dal 16 settembre 2015
