Art. 7 — Bambini e adolescenti
E' considerata ingannevole la pubblicita' che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulita' o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani. E' considerata ingannevole la pubblicita', che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Testo vigente dal 6 settembre 2007
