Art. 8 — Norme in materia di diritto allo studio
La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo studio nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli obblighi internazionali e di quanto disposto dal presente decreto. Sono riservate allo Statuto dell'Universita' e ai regolamenti di Ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle universita' in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e controllo della spesa. La legge provinciale puo' altresi' delegare all'Universita' funzioni amministrative in materia di diritto allo studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i principi e i criteri direttivi. I regolamenti d'Ateneo disciplinano altresi' l'attivita' di collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.
Testo vigente dal 23 agosto 2011
