Art. 5 — Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale
l. L'Universita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa:
- a)al sistema delle relazioni tra le universita' italiane ed europee, secondo quanto previsto per le universita' statali dalla legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea;
- b)al sistema nazionale di valutazione delle attivita' e dei risultati; 2. I docenti e i ricercatori dell'Universita' partecipano, in condizioni di parita', con i docenti e i ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parita' con gli altri Atenei italiani, l'Universita' puo' concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilita' dei docenti. 3. L'Universita' partecipa agli organismi nazionali, europei ed internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata dall'Organismo nazionale competente in materia di valutazione del sistema universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita convenzione - puo' affidare la valutazione dei risultati dell'Universita' e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di programmazione finanziaria di propria competenza.
Testo vigente dal 23 agosto 2011
