Art. 12-bis — Ulteriori disposizioni per le università
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590
Testo vigente dal 13 agosto 2017
