[1]Servizio di riscontro
[2]1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro e' altresi' espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonche' presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto. 2. I militari della Guardia di finanza addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall'Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia di finanza. 3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarita', i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all'Agenzia affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. 4. Delle attivita' di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, e' data attestazione secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia. 5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, puo' stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessita', avuto riguardo al luogo in cui lo stesso puo' essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
