[1]Comunicazione di notizie e documenti ad autorita' amministrative estere
[2]1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocita' e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonche' delle leggi speciali in materia, alle competenti autorita' amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
