[1]Controllo doganale delle persone
[2]1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione e' demandata all'Agenzia, puo' invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona. 2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale. 3. Della perquisizione e' redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, e' trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorita' giudiziaria. 4. L'autorita' giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
