[1]Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero
[2]1. L'Agenzia e la Guardia di finanza, nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonche' delle leggi speciali in materia, possono permettere, a condizioni di reciprocita', che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati in Paesi esteri. Le indennita' spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
