Art. 29 — Disposizioni attuative
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) ((del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)).
Testo vigente dal 17 ottobre 2012
