Art. 18 — Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 127 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».
Testo vigente dal 7 aprile 2006
