Art. 4 — Onorabilità
Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:
- a)si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b)sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c)hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1)per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2)per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
- 3)per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
- 4)per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
- d)non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.
Testo vigente dal 16 febbraio 2010
