Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135
Nel titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione». All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione». All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518;»;
- b)alla lettera c), le parole «alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE». All'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nella rubrica le parole «ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230»;
- b)al comma 1, le parole «dell'articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230»;
- c)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. 1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;
- d)al comma 2, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1». All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole «ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230»;
- b)le parole «di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonche' nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto». Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e' inserito il seguente: «Art. 5-ter (Controlli della Banca d'Italia). - 1. Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia esercita i controlli previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230». All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 le parole «regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230».
Testo vigente dal 14 settembre 2022
