Art. 5-novies — Sanzioni
(( Agli amministratori della societa' o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quando il deposito presso il registro delle imprese della le comunicazioni di cui al Capo 1-bis avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ridotta della meta'. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto e' equiparato al mancato deposito di cui al comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione di cui al Capo 1-bis depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' collocata la sede della societa' o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione e' prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della societa' o dell'impresa e' applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata al doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, puo' stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attivita' di collaborazione finalizzate al controllo della veridicita' delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al primo periodo. Per le attivita' di cui al presente comma e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di 400.000 euro a favore di Unioncamere. 4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128
1Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".
Testo vigente dal 27 settembre 2024
