Art. 31 — Uniformi ed equipaggiamento (articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)

Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale ((...)) del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso. Il personale ((del Corpo nazionale che espleta compiti operativi)) e' munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonche' di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. (( Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalita' di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonche' delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. ))

Testo vigente dal 8 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2006 al 8 luglio 2017. 27 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale tolto: del ruolo operativo delaggiunto: ... del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso. Il personale tolto: di cui al comma 1 aggiunto: del Corpo nazionale che espleta compiti operativi e' munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da … riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. Con tolto: decreto aggiunto: uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, tolto: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalita' di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, tolto: nonche' le caratteristiche e le modalita' di uso dei distintivi di cui al comma 2aggiunto: , nonche' delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le tolto: prescrizioni aggiunto: disposizioni vigenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139~art31 · fonte del testo

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