Art. 58 — Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti

A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, gia' istituiti in un circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, gia' istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale e' istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente e' soppresso. Nello stesso circondario di tribunale e' istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art58 · fonte del testo