Art. 57 — Riammissione dei radiati
II professionista radiato dall'Albo o dall'elenco puo' essere riammesso, purche' siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.
Testo vigente dal 19 luglio 2005
