Art. 15 — Delegazione dell'Ordine presso il tribunale
Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia puo' nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o piu' consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorita' giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalita' e rappresentativita' che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.
Testo vigente dal 19 luglio 2005
