Art. 15 — Delegazione dell'Ordine presso il tribunale

Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia puo' nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o piu' consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorita' giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalita' e rappresentativita' che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art15 · fonte del testo

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