Art. 38 — Soppressione delle posizioni soprannumerarie
Le posizioni soprannumerarie nelle diverse qualifiche del personale della carriera prefettizia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e dell'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono soppresse e il relativo personale mantiene la posizione nel ruolo di provenienza ai fini del primo inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 34.
Testo vigente dal 2 giugno 2000
