Art. 33 — Regime transitorio per l'accesso alla carriera
Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, l'accesso alla carriera prefettizia, con riguardo ai titoli di studio richiesti, alle prove di esame ed alle modalita' di espletamento del concorso, resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 2 giugno 2000
