Art. 32 — Fondo di finanziamento
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, per il finanziamento della retribuzione accessoria e' istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalita' retributive destinate al personale della carriera prefettizia, diverse da quelle relative allo stipendio di base e alla applicazione dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121. Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita' economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.
Testo vigente dal 2 giugno 2000
