Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o qualsiasi altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie agli obblighi di notifica previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a), e b) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore ed il professionista degli animali che non partecipa agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 3000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene traccia delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita' animale svolte, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non sottopone i propri stabilimenti alle visite di sanita' animale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo le modalita' e le frequenze minime individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 10, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.500 euro a 15.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 11, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 19, comma 5, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene al provvedimento di abbattimento degli animali disposto dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di 150 euro per ogni animale non abbattuto. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

Testo vigente dal 12 settembre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136~art23 · fonte del testo

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