Autorita' competenti per la concessione di determinate deroghe Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento:
- a)articolo 138, concernente i movimenti a fini scientifici di animali detenuti;
- b)articolo 139, concernente le introduzioni degli animali terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e culturali, per il lavoro in prossimita' delle frontiere e per il pascolo;
- c)articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a fini scientifici;
- d)articolo 198, concernente deroghe agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione;
- e)articolo 199, concernente misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici;
- f)articolo 204, concernente i movimenti a fini scientifici di animali acquatici. L'azienda sanitaria locale e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.
Testo vigente dal 12 settembre 2022
