Alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, di detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, compresa la trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in istituzione di alta formazione musicale, ((di seguito denominato Conservatoire de la Vallee d'Aoste,)) sono delegate alla regione Valle d'Aosta che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tale fine integrato da un rappresentante della regione in seno alle istituzioni di volta in volta interessate, previsto dai rispettivi statuti. Gli statuti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale assicurano un'adeguata rappresentanza della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in seno agli organi delle istituzioni medesime. La regione emana norme legislative in materia di finanziamento ed edilizia delle istituzioni di cui al comma 1. La regione esercita, altresi', le funzioni amministrative in materia di programmazione e sviluppo dell'offerta formativa e di raccordo delle medesime istituzioni con il sistema scolastico ed universitario nell'ambito del proprio territorio. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente tengono conto delle specificita' dell'ordinamento regionale della Valle d'Aosta. Al reclutamento del personale docente si provvede in armonia con le disposizioni statali vigenti in materia, previo accertamento della conoscenza della lingua francese da operare secondo modalita' stabilite dalla regione. ((I periodi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato prestati presso il Conservatoire de la Vallee d'Aoste sono ritenuti utili ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, e dall'articolo 17, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, nonche' ai fini della partecipazione ai bandi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato.)) ((Il personale docente delle istituzioni di cui al comma 1 puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel restante territorio nazionale, secondo le norme vigenti per i trasferimenti del personale docente. Il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel restante territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta formazione musicale e artistica e coreutica operanti nel territorio della Valle d'Aosta subordinatamente al previo accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalita' stabilite dalla regione. Il servizio prestato nelle Istituzioni di provenienza e' valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi a fini previdenziali si applica la normativa vigente in materia.)) I contributi dello Stato alle istituzioni di cui al comma 1, ove dovuti secondo la normativa vigente, sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la regione, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel territorio della Repubblica. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative e la vocazione internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica, le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento italiano, nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docente. Le istituzioni di cui al comma 1 possono promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica con le universita', con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche di altri stati per esigenze di ricerca produzione artistica e insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni e universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o universita' estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. Gli accordi di collaborazione, definiti ai sensi del comma 7, sono comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per motivi di legittimita', entro i trenta giorni successivi.

Testo vigente dal 13 giugno 2026

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… la trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in istituzione di alta formazione musicale, aggiunto: di seguito denominato Conservatoire de la Vallee d'Aoste, sono delegate alla regione Valle d'Aosta che le esercita previa acquisizione, ove previsto, … previo accertamento della conoscenza della lingua francese da operare secondo modalita' stabilite dalla regioneaggiunto: . I periodi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato prestati presso il Conservatoire de la Vallee d'Aoste sono ritenuti utili ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, e dall'articolo 17, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, nonche' ai fini della partecipazione ai bandi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato. Il personale docente delle istituzioni di cui al comma 1 puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel restante territorio nazionale, secondo le norme vigenti per i trasferimenti del personale docente. Il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel restante territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta formazione musicale e artistica e coreutica operanti nel territorio della Valle d'Aosta subordinatamente al previo accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalita' stabilite dalla regione. Il servizio prestato nelle Istituzioni di provenienza e' valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi a fini previdenziali si applica la normativa vigente in materia. I contributi dello Stato alle istituzioni di cui al comma 1, ove dovuti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-24;136~art1 · fonte del testo

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