Art. 3 — Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi
Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre ((esemplari vivi)) di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e ((individui)) di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica:
- a)ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo ((21 marzo)) 2005, n. 73;
- b)agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
- c)alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;
- d)agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
- e)agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;
- f)agli insetti;
- g)agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente;
- h)agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformita' alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.
Testo vigente dal 6 febbraio 2025
