Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre ((esemplari vivi)) di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e ((individui)) di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica:

  • a)ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo ((21 marzo)) 2005, n. 73;
  • b)agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
  • c)alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;
  • d)agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
  • e)agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;
  • f)agli insetti;
  • g)agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente;
  • h)agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformita' alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.

Testo vigente dal 6 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2022 al 6 febbraio 2025. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre tolto: animali aggiunto: esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e aggiunto: individui di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale. Fermo …

a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo tolto: 25 aggiunto: 21 marzo 2005, n. 73;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135~art3 · fonte del testo

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