Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, l'articolo 5-bis, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalita' di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.». Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, ((articolo 1,)) sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 755, le parole «centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150»;
  • b)il comma 756, e' sostituito dal seguente: «756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, e sottoposti a sequestro a opera dell'autorita' giudiziaria, sono a carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.». Le disposizioni di cui all'articolo 4 ((e all'articolo 6, comma 5,)) si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

Testo vigente dal 6 febbraio 2025

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2022 al 6 febbraio 2025. 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

… per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.». Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiunto: articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

… dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.». Le disposizioni di cui all'articolo 4 aggiunto: e all'articolo 6, comma 5, si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135~art17 · fonte del testo

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