Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2005 al 1 gennaio 2016. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:
tolto: a) impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei seguenti rifiuti:
tolto: 1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
tolto: 2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
tolto: 3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata e' recuperata;
tolto: 4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
tolto: 5) rifiuti di sughero;
tolto: 6) rifiuti radioattivi;
tolto: 7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
tolto: 8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi;
tolto: b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-11;133~art3 · fonte del testo
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