Art. 5 — Prescrizioni di certificazione e divieti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2005 al 27 settembre 2022. 297 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'introduzione di sperma di animali della specie bovina e' subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve:
tolto: a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana;
tolto: b) scortare, nell'esemplare originale, la partita fino a destinazione;
tolto: c) prevedere un solo destinatario. La competente autorita' sanitaria vieta l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma:
tolto: a) quando dall'esame della relativa documentazione risulti che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie previste all'articolo 2;
tolto: b) quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni, adottando tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), devono consentire, peraltro, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilita' che lo speditore o il suo mandatario chiedano la rispedizione all'origine. Quando l'introduzione delle partite di sperma e' stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di raccolta non autorizzi entro trenta giorni la rispedizione, l'autorita' veterinaria competente puo' ordinarne la distruzione a spese dell'interessato. Le decisioni prese dalle competenti autorita' sanitarie in applicazione dei commi 2, 3 e 4, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi, nonche' all'autorita' veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono essere comunicate, immediatamente e per iscritto, allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti, nonche' delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;132~art5 · fonte del testo
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