Art. 67 — Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 144 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta' industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
