Art. 16 — Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 30, comma 1, del Codice, dopo le parole: "ingannare il pubblico" sono inserite le seguenti: "o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
