Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.). - 1. L'ente a cui e' stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto. 2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda".

Testo vigente dal 23 maggio 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-03;130~art5 · fonte del testo

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