Art. 1 — Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4". Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori possono altresi' differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis". All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".
Testo vigente dal 23 maggio 2000
