Art. 7 — Ambito di applicazione
Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo e' limitata, in via sperimentale, a una sola annualita'.
Testo vigente dal 21 febbraio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
