Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorita' competenti degli Stati membri nonche' con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri La Consob e' il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorita' competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia e' il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorita' bancaria europea (ABE) e le autorita' competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest'ultima. La Banca d'Italia e' competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non e' l'euro. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e l'ABE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, e degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 115 del medesimo regolamento, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di acquisizione:

  • a)di dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114;
  • b)delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria per le medesime violazioni e alle eventuali impugnazioni proposte avverso tali sanzioni. Per i medesimi fini di cui al comma 4 e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per le violazioni previste dal comma 4.

Testo vigente dal 13 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129~art10 · fonte del testo

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